IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 483/1999 r.g.,
 proposto  dalla  dott.ssa  Magro  Antonietta,  titolare  dell'omonima
 farmacia  con  sede  in  Caltabellotta  (AG),  rappresentata e difesa
 dall'avv.   Sebastiano Maurizio Timineri, presso  il  cui  studio  in
 Palermo, via Vittorio Emanuele n. 492, e' elettivamente domiciliata;
   Contro  l'Azienda  unita'  sanitaria  locale  n. 1 di Agrigento, in
 persona  del  legale  rapp.te  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.      Giovanni   Iacono   Manno,   unitamente  al  quale  e'
 elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2,  presso  la
 sig.ra  Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di un
 provvedimento cautelare e di urgenza ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
 e 21 u.c. della legge n. 1034/1971, con  contestuale  ingiunzione  di
 pagamento  delle  forniture  di  medicinali effettuate dal farmacista
 ricorrente alla predetta Azienda, ex art. 186-ter c.p.c.  e  condanna
 alle spese ex art. 641 c.p.c. uc.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  dell'A.U.S.L.  di
 Agrigento;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il cons. dott. Filippo Giamportone;
   Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri
 per il ricorrente, G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
                               F a t t o
   1. - Col  ricorso  in  esame,  notificato  alla  controparte  il  2
 febbraio  1999, depositato il giorno 18 successivo, la dott.ssa Magro
 Antonietta espone:
     A) ella e'  titolare  di  farmacia  che,  in  forza  dell'Accordo
 Nazionale  stipulato  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  per la
 disciplina dei  rapporti  relativi  all'assistenza  farmaceutica,  ha
 provveduto   ad  effettuare,  secondo  la  normativa  in  vigore,  la
 fornitura relativa ai mesi di ottobre e novembre 1998,  come  risulta
 dalle   distinte   contabili   riepilogative,   per   complessivi  L.
 93.547.097;
     B) ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio  1998  n.
 371,  approvativo del regolamento recante norme concernenti l'accordo
 collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con  le  farmacie
 pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione
 dell'importo  relativo  alla fornitura dei medicinali, sulla base del
 documento contabile e' fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese
 successivo a quello di spedizione delle ricette. Poiche',  pero',  la
 Regione  Sicilia,  non  ha  ancora  provveduto  ad adottare l'accordo
 regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi,
 il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art.  9
 stabilisce che il pagamento delle  forniture  di  cui  alle  distinte
 contabili  riepilogative,  debba avvenire entro il giorno 25 del mese
 successivo a quello di spedizione delle ricette;
     C) nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a  consegnare
 all'Azienda  U.S.L.  n.  1  di  Agrigento  le  ricette ed il relativo
 documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
 spedizione, nonche' alla formale messa in  mora  dell'Amministrazione
 resistente,  la  stessa,  ad  oggi,  non  ha  provveduto al pagamento
 dell'importo  dovutole,  violando   cosi'   le   norme   dell'Accordo
 collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n.
 502/1992  e  successive  modificazioni,  regola il rapporto che si e'
 instaurato  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  le
 farmacie  aperte  al  pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il
 ruolo di gestori di un pubblico servizio.
   2.  -  Premesso  che,  nella  fattispecie,  si  verte  in  tema  di
 giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett.  b)  ed
 f)  d.lgs.  80/1998,  la ricorrente afferma proprio diritto al pronto
 pagamento della complessiva somma di L. 70.954.011, maggiorata  degli
 interessi  legali  dalla  data  della  formale costituzione in mora a
 quella di effettivo soddisfo e, comunque, al risarcimento  del  danno
 ingiusto  conseguente  al mancato e/o ritardato pagamento delle somme
 dovute quale corrispettivo delle forniture di medicinali,  effettuate
 nel periodo considerato come risultanti dalle due "distinte contabili
 riepilogative mensili" allegate al ricorso.
   Premesso,  poi,  che  sussisterebbero  fondati  motivi di temere un
 grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente  per
 ottenere  la  pronuncia di merito sul presente ricorso, la ricorrente
 chiede che l'adito Tribunale assicuri  provvisoriamente  gli  effetti
 della  decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato
 disposto degli artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
   Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i  presupposti  e
 le  condizioni  previste dall'art. 186-ter c.p.c. per l'emissione nei
 confronti dell'Amministrazione intimata di una  ordinanza  collegiale
 di  ingiunzione  di  pagamento della distinta contabile riepilogativa
 prodotta in giudizio per l'ammontare complessivo  di  L.  70.954.011,
 oltre  gli  interessi  moratori  al tasso legale maturati e maturandi
 dalla data di formale costituzione  in  mora  all'effettivo  soddisfo
 nonche' le spese del giudizio cautelare.
   Secondo  la ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni
 del codice di procedura civile da parte  del  giudice  amministrativo
 nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare
 quella  effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art.
 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. l-ter, ordinanza  n.  3444
 del 10 dicembre 1998).
   3.  -  Si  e' costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che
 con   rituale   memoria   difensiva   contesta   la    ricevibilita',
 l'ammissibilita' e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione
 con ogni conseguente statuizione sulle spese.
   In particolare, l'Azienda osserva e deduce:
     a)  il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario
 non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur  qualificabili  come
 diritti  soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad
 altra giurisdizione speciale;
     b) il procedimento cautelare di condanna anticipata,  cosi'  come
 il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti
 il t.a.r.;
     c)  l'art.  35,  comma  2,  del  d.lgs.  n.    80/1998 prevede la
 possibilita'  di  condanna  della  p.a.  a  pagamento  di  una  somma
 determinata  solo  a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, primo
 comma del r.d.  n. 1054/1924, e nella fase  precedente  al  giudicato
 prevede  la possibilita' per il giudice amministrativo di stabilire i
 criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del  pubblico  servizio
 devono  proporre il pagamento a creditore di una determinata somma di
 denaro.
   Nel merito,  l'Azienda  resistente  contesta  la  esigibilita'  del
 credito  vantato  in  ricorso  alla  stregua delle norme contrattuali
 regionali in vigore e rileva, comunque che il credito per il mese  di
 ottobre  e' stato interamente pagato mentre per quello di novembre e'
 stato versato un acconto per un totale di L. 45.600.423.
   Alla  Camera  di  consiglio  del 9 marzo 1999, presenti i difensori
 delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo
 nelle relative conclusioni - la causa e' stata posta in decisione.
                             D i r i t t o